Processo a distanza e carcere: di male in peggio

La Commissione  Programmazione  Economica e Bilancio del Senato in sede consultiva ha peggiorato, con una serie di emendamenti, le norme sul processo a distanza e sull’emergenza carcere. Il documento della Giunta.

LA GIUNTA

Preso atto degli emendamenti all’ art 83 del D.L. n.18 del 17 marzo 2018, approvati, in seduta notturna da parte della Commissione Programmazione Economica e Bilancio del Senato,

osserva

quanto segue.

Risultano approvate dalla Commissione le seguenti modifiche:

  •  al comma 3 lett. b) si ampliano i casi di deroga alla sospensione dei procedimenti di cui al comma 1, inserendo le procedure di consegna degli imputati e dei condannati agli stati esteri ai sensi della Legge n. 69/2005 e di quelle di estradizione di cui al codice di rito;
  •  si approva l’introduzione del comma 3 bis, relativo alla comunicazione dell’istanza di trattazione dei processi di cui al comma 3 lett. b) e viene ulteriormente prevista la sospensione del termine di prescrizione per i processi pervenuti alla Corte di Cassazione nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, sino all’udienza di trattazione e comunque non oltre il 31.12.2020. Si deve osservare che i termini in questione risultavano già sospesi, ai sensi del comma 4, per l’arco di tempo nel quale i termini processuali non decorrevano ai sensi del comma 3. Mal si comprende, quindi, l’introduzione di una “eccezione all’eccezione” per i processi in Cassazione;
  •  viene approvata l’introduzione del comma 12 bis oggetto di immediate censure da parte dell’UCPI, peraltro, condivise dalla totalità dei giuristi, da diversi e autorevoli magistrati e da un numero sempre crescente di parlamentari. Con tale norma viene, infatti, introdotta nel nostro ordinamento “l’udienza con collegamento da remoto”, adottabile in forza di insindacabile decisione del giudice. Si prevede, così che tutti i soggetti che vi partecipano, giudici e pubblico ministero compresi, debbano collegarsi da remoto e dal luogo che più gli aggrada, con l’unica eccezione per l’imputato libero che dovrà collegarsi dalla postazione prescelta dal difensore; nel palazzo di giustizia sarà, di conseguenza, presente il solo ausiliario del giudice. Si tratta di un modello di celebrazione dell’udienza affatto incompatibile con i principi sanciti nella Costituzione e nelle Convenzioni Internazionali.
  •  viene riscritto il comma 12 ter prevedendo:
  1. l’introduzione di termini ancora più ampi per la richiesta di trattazione “partecipata” nei processi in Camera di Consiglio dinanzi alla Corte di Cassazione, con conseguente dilatazione dei termini di sospensione della prescrizione e di quelli di custodia cautelare, illegittimamente introdotta come conseguenza dell’esercizio di un diritto;
  2. l’introduzione della “indagine preliminare da remoto”, disponendo che durante l’indagine preliminare il pubblico ministero e il giudice possano avvalersi di collegamenti da remoto <<..per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio di contenimento della diffusione del virus COVID-19.>>. Eccettuati i casi nei quali all’atto debbano partecipare persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, si prevede che tutti i soggetti “convocati” debbano confluire presso un ufficio di polizia attrezzato al collegamento; qui l’atto viene espletato in presenza di un agente o di un ufficiale di polizia giudiziaria, senza alcuna attenzione normativa per la prevenzione del contagio tra le persone presenti, la norma sembra preoccuparsi solo della salute delle e figure magistratuali. Viene smaterializzata anche la fase dell’indagine preliminare, il cui luogo di svolgimento tipico diviene l’ufficio di polizia. Essa riguarda tutti gli atti di indagine e quindi interrogatori, assunzione di sommarie informazioni, accertamenti tecnici non ripetibili e quant’altro, senza prevedere alcuna connotazione di urgenza. Ricomprendendo anche gli “atti da compiersi da parte del giudice”, il quale, come è noto, non compie atti indagine preliminare in senso stretto, si smaterializza anche la acquisizione della prova utilizzabile in dibattimento, rientrando anche l’incidente probatorio, oltre all’udienza di convalida, all’udienza sulla richiesta di archiviazione ed all’interrogatorio di garanzia, che vengono incredibilmente svolti; sotto il controllo della polizia giudiziaria;
  •  viene approvata l’introduzione del comma 12 quater, che consente ai giudici, anche per i processi più gravi, di svolgere le udienze da remoto con il già segnalato intollerabile vulnus agli irrinunciabili principi che sovraintendono alla deliberazione in camera di consiglio;

Per tali ragioni

la Giunta

nello stigmatizzare le proposte di modifica approvate:

– invita il Governo e tutte le forze politiche al rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e delle garanzie difensive, che non possono essere violati con l’introduzione di norme liberticide che nulla hanno a che vedere con lo stato di emergenza del Paese e che affondano le loro radici in una concezione autoritaria ed inquisitoria del processo e nel mal celato intento di divenire regola ordinaria;

– richiama ancora una volta il Governo e tutti i parlamentari ad affrontare con senso di responsabilità, determinazione ed urgenza la situazione carceraria, adottando tutti i provvedimenti da tempo ripetutamente richiesti e indifferibilmente necessari.

La Giunta

Roma, 8 aprile 2020