Spese legali all’assolto: un primo passo
Con il voto del Senato sulla legge di bilancio è definitivamente approvata la norma che prevede il contributo alle spese legali per l’imputato assolto. Ora il Parlamento proceda con la separazione delle carriere per garantire l’effettiva terzietà del giudice e con la reintroduzione della prescrizione per impedire il processo infinito. Il documento della Giunta.
Con l’approvazione della legge di bilancio è introdotto nell’ordinamento l’articolo 177 bis del codice penale, che prevede un contributo dello Stato alle spese legali in favore dei cittadini già imputati in un procedimento penale ed assolti con formula piena in via definitiva.
È una scelta normativa da valutarsi positivamente e che premia l’iniziativa dell’On. Enrico Costa, alla quale hanno aderito gli On. Annibali, Lupi e Bartolozzi. Il processo penale rappresenta, infatti, per il cittadino non solo un patimento sotto il profilo morale e sociale, ma è spesso foriero di gravi conseguenze economiche. Finalmente l’ordinamento stabilisce che all’imputato assolto spetta un ristoro, seppure sotto il profilo di un parziale rimborso delle spese legali, da parte dello Stato che ne ha riconosciuto l’innocenza. È un importante segnale di coerenza con i principi costituzionali che tutelano il diritto di difesa e il giusto processo.
I fondi stanziati a finanziamento del rimborso per il cittadino assolto e il meccanismo previsto dalla legge ne renderanno tuttavia l’attuazione poco più che simbolica. Non possono essere, infatti, condivise né la scelta di prevedere il rimborso in tre rate annuali né la fissazione del limite massimo in € 10.500,00. Si tratta di una inopportuna sottovalutazione della prestazione del difensore nel processo penale che limita fortemente l’obiettivo perseguito.
Dunque, se da un lato è necessario ampliare e rafforzare le norme che prevedono il ristoro patrimoniale del cittadino dalle conseguenze ingiuste derivate dal processo penale, dall’altro occorre dare effettiva attuazione e concreta applicazione alla normativa che prevede la responsabilità del magistrato allorquando l’ingiustizia della decisione sia a lui addebitabile.
Va, in ogni caso, sottolineato con soddisfazione come la nuova disciplina sia segno di una generale consapevolezza della necessità che lo Stato si faccia carico anche del sacrificio individuale imposto al cittadino innocente.
Per realizzare compiutamente lo schema del rito accusatorio, però, sono necessari interventi sistematici quali la separazione delle carriere tra il magistrato giudicante e il magistrato inquirente, unico strumento per garantire l’effettiva terzietà del giudice.
Nelle prossime settimane il Parlamento è chiamato a mettere mano a riforme del sistema processuale non coerenti con la scelta che oggi positivamente sottolineiamo. Le proposte governative contenute nel disegno di legge in discussione sono ispirate a logiche di mera efficienza che si risolvono nelle ennesime erosioni delle garanzie difensive ancorché tutti gli operatori avessero sottolineato la necessità di procedere con una seria depenalizzazione, il rilancio dei riti alternativi, la previsione di regole stringenti a presidiare l’esercizio dell’azione penale per evitare il processo in tutti quei casi in cui la prova mostri, sin dall’esito delle indagini, una capacità di tenuta insufficiente.
È prima di tutto necessario recuperare i principi di civiltà del diritto penale liberale e reintrodurre una seria e garantista disciplina della prescrizione. Vanno respinti i tentativi di depotenziamento e di burocratizzazione del sistema delle impugnazioni. Le riforme processuali, infine, devono essere accompagnate da riforme ordinamentali in grado di superare la separatezza e l’autoreferenzialità dell’organizzazione della Magistratura italiana, predisponendo nuovi percorsi di reclutamento e di formazione, stabilendo parametri di carriera ancorati al merito e alla verifica dei risultati professionali.
Questo sarà l’impegno dell’Unione nei prossimi mesi.
Roma, 30 dicembre 2020
La Giunta