EVENTO del 7.9.2022 ore 15.00: “Decreto penale di condanna e forme alternative al processo e alla pena”.

Cari amici, con il mese di settembre riprendono anche i nostri eventi formativi e le lezioni della scuola: invitiamo tutti voi a partecipare al prossimo incontro che si terrà il 07.09 sempre presso la stazione Leopolda e che vede come protagonisti due dei nostri associati, Cavani e Ghilli, come da locandina allegata. l’evento e’ in fase di accreditamento sarà come sempre gratuito per voi che siete iscritti all’associazione e vi potrete iscrivere direttamente in loco. Bentornati a lavoro e a presto ! Per il direttivo, il segretario Serena Caputo

PROTOCOLLO E TABELLA DI LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI

Alleghiamo il protocollo di intesa (e la relativa tabella dei compensi), entrambi concordati e sottoscritti il 22.4.2022, per l’applicazione avanti al Tribunale di Pisa dei parametri di cui al D.M n. 55/2014 e successive modificazioni, per le modalità di liquidazione dei compensi professionali ai difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato (Art. 74 T.U spese di giustizia) ed equiparati, ai collaboratori di giustizia (art. 115 T.U) e persone nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere (art. 115 bis T.U), agli imputati difesi di ufficio insolventi (art. l 16 T.U) ed, infine, agli imputati difesi di ufficio irreperibili di fatto o dichiarati a seguito di specifico provvedimento (art. 117 T.U).

Il Governo proroga le camere di consiglio da remoto per tutto il 2022. La denuncia dei penalisti italiani.

Il Governo proroga lo stato di emergenza sanitaria fino al 31 marzo 2022 ma consente ai magistrati di tenere le camere di consiglio da remoto fino al 31 dicembre 2022, senza far più riferimento al rischio di contagio. La denuncia di UCPI e l’appello alle forze parlamentari perché sia posto rimedio all’ennesima violazione delle regole del processo accusatorio.

Ci aveva favorevolmente stupiti la scelta del Governo di non inserire ulteriori proroghe dei meccanismi che consentono la trattazione delle cause a distanza in sede di cautela e la necessità della richiesta di discussione dei processi di appello e di cassazione e, soprattutto, la possibilità per i giudici di tenere le camere di consiglio da remoto, soluzione questa sempre avversata dall’Unione, in quanto modalità che non realizza alcuna collegialità. Infatti, con il decreto-legge n. 221 del 24.12.2021, per quanto attiene alla materia penale, si è intervenuti solo prorogando le discipline emergenziali che riguardano licenze, permessi premio e detenzione domiciliare.Evidentemente il Ministero ci ha ripensato ed ecco che, con l’art. 16 del decreto Milleproroghe, già “bollinato” ed in corso di pubblicazione, non solo tutte le norme di emergenza della legislazione civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare sono state prorogate ma la solita “manina”, neppure tanto nascosta, questa volta ha disvelato il vero intendimento che è quello di assecondare i desiderata di una parte di ANM.A fronte della proroga generale dello stato di emergenza nazionale per il contenimento dell’epidemia da Covid–19 fino al 31 marzo 2022, le regole emergenziali del processo penale vengono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Poiché però il Governo interviene fuori tempo massimo la disciplina non si applica per le udienze di trattazione fissate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022. Dunque la norma ha il significato di rendere stabile la disciplina che tra l’altro consente ai giudici di decidere da remoto, prescindendo dal rischio pandemico, perpetuando una disciplina dalla quale la riforma “Cartabia” ha inteso allontanarsi e peraltro prevedendo un periodo transitorio per la messa a regime del processo telematico.Gli avvocati penalisti denunziano l’evidente ennesimo attacco alle garanzie ed alle prerogative difensive, questa volta perpetrato strumentalizzando la pandemia per individuare un termine di proroga privo di qualsiasi collegamento con l’emergenza sanitaria.L’appello è alle forze parlamentari che hanno a cuore i principi del giusto processo affinché, in sede di conversione, si ritorni quantomeno a limitare il ricorso alle norme emergenziali del processo al generale termine del 31 marzo 2022 previsto per l’emergenza nazionale. Roma, 31 dicembre 2021